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Tralasciando di affrontare la complessa questione relativa alla portata abrogatrice sulla legislazione araldica della XIV disp. trans. della Costituzione e della sentenza 101/67 della Corte Costituzionale, ci si chiede se ed attraverso quali strumenti l'attuale ordinamento repubblicano tuteli lo stemma araldico.
Sul punto possiamo osservare che esso, usato anche da famiglie non nobili (le famiglie di cittadinanza o di civiltà distinta) costituiva un abituale mezzo di identificazione.
Proprio in riferimento a questa sua precisa funzione deve essere ancora oggi considerato come bene meritevole di tutela; bene di carattere immateriale che non va confuso con il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può essere eventualmente riprodotto.
Lo stemma, anche nell'epoca attuale può essere considerato come il principale segno figurativo della persona ed è diretto ad individuare la persona medesima fornendo di essa un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa (De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 169) .
La funzione dello stemma era ed è proprio quella di identificare l'individuo come appartenente ad una determinata stirpe.
Lo stemma, infatti, si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Lo stemma, l'emblema, come individua una nazione, una regione, un comune, un gruppo politico, individua la persona.
La sua tutela rientra pertanto nella tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo. Questi segni distintivi servono a distinguere le persone nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione, a facilitare quella proiezione sociale dell'individuo che l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9 Codice Civile.
Il diritto all'identità personale è un diritto della personalità, innato ed essenziale. Tale diritto, di portata generale, si specifica e si concretizza nel diritto ai segni distintivi personali. La possibilità di identificazione del soggetto puo' attuarsi con l'indicazione non solo del nome o dello pseudonimo, ma anche con l'indicazione di elementi diversi, attinenti alla sua individualità come la paternità, la maternità, i caratteri fisici o morali, luogo e data di nascita, professione, residenza. Tra tali segni distintivi secondari rientra anche lo stemma, come segno visivo di immediata identificazione.
Ad ogni persona, infatti, come unità della vita sociale e giuridica, deve essere riconosciuto l'interesse ad affermarsi non soltanto e semplicemente come persona, ma come quella persona che è realmente, come discendente da determinate persone, come membro di una determinata famiglia.
Lo stemma, quindi, deve essere tutelato dall'ordinamento alla stregua del nome e, se l'individuo ha il potere esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia. A tale potere corrisponde nei terzi un obbligo di rispetto: i terzi devono astenersi dal contrastarlo negandolo e, soprattutto, devono astenersi dall'usarlo indebitamente come proprio. In riferimento a tale ultimo aspetto, secondo illustre dottrina (De Cupis, Pezzana, Mistruzzi di Frisinga), il titolare dello stemma puo' esigere anche giudizialmente che gli altri soggetti si astengano dall'usare il suo stemma per designare individui diversi da lui stesso o da gli altri suoi familiari legittimi titolari dello stemma medesimo: il diritto allo stemma, essendo analogo a quello che si ha sul proprio cognome, deve ritenersi soggetto alla tutelabilità giudiziale con l'esperimento delle azioni di reclamo e di usurpazione.
L'esclusività dell'uso deve essere garantita poichè altrimenti, con le confusioni che si produrrebbero, lo stemma stesso non assolverebbe piu' la sua funzione identificativa. Quando un altro soggetto, non legittimo titolare dello stemma, lo utilizza per designare sè stesso, si verifica una confusione personale. Certamente lo stemma non è elemento sufficiente all'identificazione della persona, ma, come segno indicativo della sua posizione familiare, concorre alla sua precisa identificazione. Si verifica, quindi, nel caso di usurpazione, una confusione familiare, ed a questa, per sè stessa corrisponde un pregiudizio.
Riprendendo quanto scritto da De Cupis (op. cit., p. 43) in materia di segni distintivi personali, costituisce un pregiudizio, per chi appartiene ad una determinata famiglia, che per effetto dell'usurpazione dello stemma si crei nella società una falsa opinione sull'appartenenza, alla stessa famiglia, di un soggetto del tutto estraneo ad essa; contro tale usurpazione può farsi valere il proprio potere d'uso esclusivo. Ogni membro di una determinata famiglia, partecipe dell'importanza e della tradizione propria di questa, sensibile agli intimi, peculiari valori morali che la medesima racchiude, è giustamente geloso di una distinzione che riguarda solamente lui e gli altri veri membri della stessa famiglia: ed in conseguenza ha un interesse, giuridicamente tutelato, a che nessun soggetto estraneo, mediante l'usurpazione dello stemma, sembri appartenere alla sua famiglia. L'estraneo, infatti, attraverso tale usurpazione, si appropria indebitamente di quel patrimonio di tradizioni e di valori che corrisponde ed appartiene alla famiglia legittima titolare dello stemma, e, per l'ingenerarsi di una falsa opinione sulla comune discendenza e di presumibile somiglianza di temperamento, costumi ed attitudini, si giova di una sorta di fallace riflesso delle qualità e delle azioni della famiglia legittima titolare dello stemma medesimo.
Che lo stemma racchiuda in sè questo patrimonio di tradizioni e di valori socialmente apprezzabili è dimostrato dal fatto stesso dell'eventuale usurpazione.
In sede giudiziaria la vittima dell'usurpazione, provato il diritto alla titolarità ed all'uso esclusivo dello stemma, potrà domandare oltre alla tutela inibitoria - cessazione del fatto lesivo - il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali quale forma di restitutio in integrum. Questo in analogia a quanto previsto dal Codice Civile in tema di tutela del nome.
La garanzia offerta dall'ordinamento giuridico deve intendersi sotto il duplice aspetto della tutela inibitoria e del risarcimento del danno, ciò appunto in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela del nome.
Considerando questi ultimi, possiamo ritenere che mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio stemma, la possibilità che da ciò gli derivi un pregiudizio economico o soltanto morale, ai fini dell'azione risarcitoria devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, cioè è necessario che sussista il dolo o la colpa di chi usurpa lo stemma altrui, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2043 c.c.: sicchè non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale (danno solamente morale), è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.
La giurisprudenza, nell'unica pronuncia per quanto ci consta, emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242) in tema di tutela dello stemma, ha confermato che: “si può consentire alla tesi della configurazione dello stemma come un segno distintivo della personalità”, tuttavia “si deve precisare che trattasi di un segno secondario, il quale non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito in modo generico, limitatamente alle ipotesi in cui il suo uso abusivo possa cagionare un danno, perchè idoneo a realizzare un reato, come per esempio nel caso di diffamazione, od un illecito civile, come per esempio nei casi di cui agli artt. 2043 e seguenti Codice Civile”. Dunque, lo stemma è da ritenersi tutelato dall'ordinamento qualora dall'altrui indebito uso possa derivare un danno in capo al legittimo titolare, come conseguenza di un illecito di natura penale o di natura civile.
Inoltre, allo stemma come proiezione sociale dell'individuo, possono essere applicati i principi espressi dalla Corte di Cassazione in una interessante sentenza (Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769) di cui riportiamo la massima: "l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonchè, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria edi risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”.
La questione in esame riveste notevole importanza se si considerano i frequenti casi di usurpazione di stemmi araldici al fine di utilizzarli quali marchi di impresa o come insegne pubblicitarie.
Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la materia era regolata dal combinato disposto degli artt. 30 e 31 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, (legge marchi) e 6 del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n.652. In base a tali disposizioni, in presenza di una domanda di registrazione di uno stemma come marchio, l'Ufficio Brevetti doveva chiedere alla Consulta Araldica un parere circa la legittima appartenenza dello stemma alla famiglia del richiedente: "è vietato usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso" (art.6, comma II, R.D. 652/43). Il parere della Consulta, oltre che obbligatorio era vincolante per l'Ufficio Brevetti e, quindi, se negativo comportava il rigetto della domanda, salva la possibilità per il richiedente di espletare presso la medesima Consulta Araldica una procedura amministrativa diretta alla concessione od al riconoscimento dello stemma in oggetto; soltanto in seguito a tale concessione o riconoscimento, la Consulta Araldica poteva esprimere parere positivo alla richiesta registrazione.
Sulla permanenza delle funzioni della Consulta Araldica in materia di marchio, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è stato osservato (Cansacchi, Lo stemma araldico come marchio di fabbrica, in Riv. Ar. 1962, pp.89 e ss.) che l'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione accenna chiaramente ad una abolizione futura della Consulta Araldica, non ad un'abolizione già attuata e se anche si può ammettere che la Consulta Araldica sia ormai inoperante, una siffatta carenza di funzione non si riscontra nell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si tratti di brevettare uno marchio contenente uno stemma, l'obbligo per l'Ufficio Brevetti di richiedere il parere dell'Ufficio Araldico e l'obbligo per quest'ultimo di darlo, sarebbero, quindi, da ritenere tutt'oggi esistenti.
Ciò anche in seguito all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, contenuto nel D.Ls. 10 febbraio 2005, n. 30, che contiene (in riferimento al punto in esame) norme sostanzialmente identiche a quelle contenute nella abrogata legge marchi: il secondo comma dell'art. 10 praticamente riproduce il contenuto dell'art. 30 dell'abrogata legge marchi: “trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quant’altro possa occorrere, alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso in conformità a quanto è disposto nel comma quarto”; il comma quarto del medesimo articolo 10 riproduce il contenuto dell'art. 31 dell'abrogata legge marchi: “se l’amministrazione interessata, o competente di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda”.
Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. XIV disp. trans. della Costituzione, deve ritenersi tacitamente abrogato il disposto del secondo comma dell'art. 6, R.D. 652/43, perchè la norma costituzionale che ha introdotto nel nostro ordinamento il disconoscimento dei titoli nobiliari sarebbe da riferirsi anche agli “attributi nobiliari” come lo stemma. Pertanto, risulterebbe caduto il divieto di "usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso”; in altre parole, non è più necessario che lo stemma appartenga legittimamente al richiedente in base ad un provvedimento di concessione o riconoscimento dello stemma rilasciato in epoca monarchica. Pertanto, sarà possibile registrare come marchio anche uno stemma di fantasia, cioè uno stemma non concesso o riconosciuto a favore della famiglia del richiedente o di altra famiglia.
Ma se come detto, non è necessario che lo stemma appartenga al richiedente, cosa accade nell'ipotesi di richiesta di registrazione come marchio di uno stemma appartenente ad altri ?
A questa domanda si può dare la seguente risposta: in presenza di una domanda di registrazione di uno stemma araldico, l'Ufficio Brevetti deve chiedere il parere all'Ufficio Araldico; questo, qualora accerti che lo stemma appartiene ad una famiglia diversa da quella del richiedente non potrà esprimere parere negativo alla registrazione, data l'abrogazione del suddetto articolo 6, ma dovrà semplicemente appalesare appunto l'appartenenza dello stemma ad altra famiglia. E, sulla base di quanto evidenziato dall'Ufficio Araldico, dato che lo stemma è ancora oggi elemento distintivo personale e familiare, troverà applicazione analogica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 8 D.Ls. 30 del 2005, che regola l'ipotesi di uso del nome altrui come marchio: “i nomi di persona, diversi da quello di chi chiede la registrazione, possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1” (consenso del titolare e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso), conseguentemente, l'Ufficio Brevetti dovrà esercitare la sua facoltà di condizionare la concessione della registrazione al consenso degli aventi diritto allo stemma richiesto.
Occorre aggiungere che detto consenso non è una semplice facoltà ma un obbligo nel caso di stemma notorio, in analogia con quanto dispone il terzo comma del medesimo articolo 8 il quale prevede che i nomi di persona: “se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1” (e cioè ancora, del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso). Si pensi allo stemma della famiglia Savoia o de' Medici o di altra famiglia regnante o ex regnante o comunque appunto assai noto.
Tale impostazione deve ritenersi valida anche con riferimento allo stemma appartenente a famiglia estinta, nel qual caso legittimati al consenso saranno gli eredi dell'ultimo rappresentante della famiglia fino al quarto grado incluso, in virtù del primo comma dell'art. 8, D.Ls. 30/2005.
Tuttavia è da dire che l'Ufficio Araldico non possiede (dato che non esiste) un registro degli stemmi; potrebbe quindi non accorgersi che lo stemma richiesto appartenga a famiglia diversa da quella del richiedente. Inoltre, la richiesta del consenso degli aventi diritto all'altrui registrazione, per l'ipotesi di stemma non notorio, è non un obbligo ma solo una facoltà dell'Ufficio Brevetti.
Potrebbe pertanto accadere che taluno riesca a brevettare lo stemma altrui come marchio anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto e si pone dunque il quesito di come possa giudizialmente reagire il legittimo titolare di fronte a tale forma di usurpazione del proprio stemma.
La questione deve essere risolta in base alle norme di cui agli artt. 7 c.c. e 8 D.Ls. 30/2005, già art. 21 legge marchi, ed in analogia alla disciplina dell'uso del nome altrui come marchio.
Per la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 13 marzo 1998, n. 2735), l'art. 21 legge marchi, ora art. 8 D.Ls. 30/2005, in quanto norma particolare rispetto a quella generale di cui all'art. 7 c.c., deve trovare applicazione in modo esclusivo al caso di nome (o stemma) altrui come marchio. In applicazione di tale norma, nel caso in cui il terzo registri come marchio il nome (o lo stemma) altrui, il terzo ne potrà continuare l'uso industriale purchè tale uso non leda la fama, il decoro o il credito del titolare del nome stesso (o dello stemma). Ne consegue che il titolare del nome (o dello stemma) potrà chiedere e ottenere la cessazione dell'uso del suo nome (o stemma) come marchio da parte di colui che ha ottenuto la registrazione, solo provando di aver avuto un effettivo pregiudizio alla fama, decoro o credito.
A nostro avviso la tutela di cui all'art. 7 c.c. non è completamente esclusa dalla tutela particolare contenuta nell'art. 8 del D.Ls. 30/2005. Invero, come giustamente osservato (nota redazionale 565/1-4, in Giur. ann. di Dir. Industr., 1974, p. 766), se l'utilizzazione del nome (o dello stemma) altrui come marchio non costituisce di per sé violazione del diritto al nome ed all'identità, se non quando tale uso sia idoneo ad arrecare pregiudizio al titolare del nome (o dello stemma), ledendo la fama, il credito o il decoro del titolare, una lesione del diritto al nome si potrà verificare in presenza di circostanze particolari allorchè il nome (o lo stemma) usato in relazione a prodotti di un determinato tipo possa assumere agli occhi del pubblico il significato di un collegamento del prodotto con il titolare del nome (o dello stemma), nel senso di far ritenere che titolare ne sia l'imprenditore o l'ideatore. In presenza di tali circostanze, attinenti alla personalità del titolare, alla sua notorietà ed alle caratteristiche del prodotto, l'adozione del nome (o dello stemma) come marchio, costituisce violazione del diritto al nome. Pertanto, anche l'uso del marchio conforme alla funzione distintiva può violare il diritto al nome, sia che esso dia luogo al pericolo di un collegamento del prodotto con il titolare, sia che l'accostamento del nome (o dello stemma) al prodotto di un determinato genere sia di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio alla fama, al credito o al decoro della titolare (per questa ultima ipotesi, si pensi al nome di un soggetto conosciuto per la sua attività di protezione della natura che venga adoperato come marchio armi da caccia). In presenza di tali condizioni, il titolare del diritto allo stemma potrà chiedere la nullità del marchio anche se esso venga usato nei limiti della funzione distintiva.
Conclusivamente, dunque -- qualora l'Ufficio Brevetti non abbia esercitato la facoltà di subordinare la registrazione del marchio al consenso degli aventi diritto allo stemma -- la nullità (ex art. 25, lett. c, D.Ls. 30/2005) del marchio potrà essere fatta valere sia nell'ipotesi i cui l'uso del marchio da parte del terzo che ha ottenuto la registrazione sia tale da ledere la fama, il credito od il decoro del titolare, sia nell'ipotesi in cui tale lesione risulti già di per sè dal collegamento dello stemma con il genere di prodotti per cui la registrazione è stata ottenuta (indipendentemente dall'uso ed anche prima di esso). Inoltre, il marchio sarà nullo nell'ipotesi di stemma notorio registrato senza che sia stato richiesto dall'Ufficio Brevetti il consenso obbligatorio degli aventi diritto.
Interpretando l'art. 122 D.Ls. 30/2005, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio “perchè il marchio costituisce violazione del diritto al nome”, può essere esercitata soltanto dal titolare del nome (o dello stemma), dagli aventi diritto e dalle persone designate al consenso dall'art. 8 D.Ls. 30/2005.
Agli interessati, il codice della proprietà industriale consente anche di fare opposizione nell'ambito del procedimento finalizzato alla registrazione. Gli artt. 174, 175, 176 e 177, prevedono infatti che entro tre mesi dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ovvero dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, i soggetti legittimati ex art. 8 possono depositare opposizione motivata in ordine alla quale l'Ufficio Brevetti decide accogliendo o respingendo l'opposizione stessa. In caso di rigetto, gli interessati possono proporre entro trenta giorni ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'art. 135.
Dal punto di vista procedurale, il codice della proprietà industriale, all'art. 120, conferma la competenza esclusiva in materia (estesa anche alle cause che presentino ragioni di connessione) delle sezioni specializzate di dodici tribunali (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo Roma, Torino, Trieste e Venezia). In tutti i procedimenti giudiziari, ex art. 134 D.Ls. 30/2005, saranno applicabili le norme di procedura previste dalla legge n. 5/2003 che, sino all'entrata in vigore del codice, riguardava solo le controversie relative al diritto societario e finanziario e che dovrebbero consentire una più rapida definizione dei procedimenti stessi.
Con riguardo all'ipotesi di uso dello stemma altrui come marchio non brevettato, cioè come marchio di fatto, a nostro avviso deve trovare applicazione solo la tutela derivante dall'art. 7 c.c., essendo la tutela dei marchi di fatto una tutela necessariamente più debole di quella dei marchi registrati. Conseguentemente può esservi la tutela inibitoria (nei limiti della difesa del nome) in virtù della semplice usurpazione ed a prescindere dalla ricorrenza o meno di un pregiudizio per la fama, il credito od il decoro del legittimo titolare dello stemma.
Possiamo a questo punto affrontare alcune questioni particolari
Una prima situazione che merita di essere esaminata è quella relativa alla richiesta di brevettazione come marchio di uno stemma con attributi nobiliari (corona, manto, svolazzi, supporti, ecc.). La dottrina (Cansacchi, Lo stemma ... cit., p. 96) ritiene che possa effettuarsi detta registrazione. Infatti, “nella fattispecie, la registrazione non viene richiesta per un uso che potremo chiamare nobiliare (quale era la registrazione nei libri araldici della Consulta Araldica), ma esclusivamente per un uso industriale; tant’è che né l’Ufficio Brevetti, né la Commissione dei Ricorsi potrebbero scendere nel merito dello stemma presentato, a sindacare se esso, in ipotesi, presenti qualche diversità con lo stemma a suo tempo riconosciuto dalla Consulta (per es.: sia stata modificata qualche figura araldica o sia stata aggiunta una nuova inquartatura o sia stata sovrapposta una corona di rango superiore)”.
In base all'art. 20 D.Ls. 30 del 2005 colui che ha ottenuto la registrazione, ha il diritto di fare un uso esclusivo del marchio e conseguentemente di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato”, nonchè di usare “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”, nonché, infine, di usare “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso de segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Da ciò deriva che il legittimo titolare dello stemma, in presenza di una altrui registrazione, qualora non vi siano i presupposti per far dichiarare la nullità del marchio, non potrà chiedere la registrazione come marchio del suo stemma per prodotti o servizi per i quali è già stato registrato, né usarlo per prodotti o servizi anche non affini, secondo quanto disposto dalla norma citata, se non nei limiti dell'eventuale preuso, come garantito dagli artt. 2571 c.c. e 12, lett. b, D.Ls. 30 del 2005, allorchè ne ricorrano gli estremi. Il legittimo titolare dello stemma potrà tuttavia, certamente, continuare ad usare il proprio stemma nella vita di relazione, dato che in tal caso l'uso dello stemma avviene al fine dell'identificazione personale e non a fini commerciali.
Queste stesse conclusioni valgono anche per i contitolari dello stemma, nell'ipotesi di stemma registrato come marchio da un membro della famiglia legittima titolare dello stemma (ricordando che lo stemma è un segno distintivo personale familiare analogo al cognome, appartenente quindi a tutti i membri della famiglia).
Tuttavia è da dire che l'ultima parte del secondo comma dell'art. 8 D.Ls. 30 del 2005 -- nel caso di registrazione del nome altrui come marchio – dispone che: “in ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso anche nella ditta da lui prescelta”.
Analogalmente, il titolare (od il contitolare) dello stemma, in presenza dell'altrui registrazione, potrà comunque utilizzare il proprio stemma nella propria ditta (figurativa). Tuttavia, in virtù della nozione unitaria dei segni distintivi accolta all'art. 22 D.Ls. 30 del 2005: “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Per il secondo comma del medesimo articolo: “in divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Pertanto, salvo il preuso, il titolare (o il contitolare) dello stemma, in presenza dell'altrui registrazione, per poter usare il proprio stemma come segno, ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio, al fine di evitare il rischio di confusione per il pubblico o tra i segni, ovvero per poterlo registrare come marchio avente il carattere della novità, dovrà creare un marchio con foggia diversa, tale da farlo apparire differente e quindi non confondibile con il marchio già da altri registrato. All'interno di tale diverso marchio, differente negli elementi esteriori più evidenti, potrà comunque figurare ugualmente lo stemma di famiglia o gli elementi caratteristici di questo.
Lo stemma registrato come marchio segue ovviamente le regole proprie dei marchi comuni: per esempio, nei limiti di cui agli artt. 2573 c.c. e 23, D.Ls. 30/2005, potrà essere trasferito a terzi. Per quello che qui rileva, possiamo notare che l’imprenditore potrà cedere il proprio marchio ancorché raffigurante uno stemma ed ancorché lo stemma appartenga ad altri come stemma di famiglia. Gli eventuali familiari dell’imprenditore cedente, contitolari dello stemma, non potranno opporsi. “Questo perché il brevetto genera un diritto esclusivo di uso industriale del marchio erga omnes e, quindi, anche nei confronti dei terzi contitolari dello stemma come emblema familiare; questi ultimi potranno unicamente esperire l’azione di usurpazione e di risarcimento del danno allorché il cessionario, nello sfruttare industrialmente il marchio ceduto, abbia fatto un uso del medesimo ledente il loro decoro e la loro onorabilità” (così: Cansacchi, op. cit.).
In riferimento agli stemmi degli Enti pubblici, la tutela di essi si rinviene nel contenuto degli artt. 6, terzo comma, R.D. 652/43 e 10, primo comma, D.Ls. 30/2005. La prima norma stabilisce il divieto di “usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni, alle Province (...)”. La seconda prevede che “i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”.
Invero, lo stemma – da definirsi in tale ipotesi, più correttamente emblema -- può spettare, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche, con particolare riferimento alle persone giuridiche pubbliche. In tale categoria rientra anzitutto l’emblema dello Stato, costituito da “una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale <Repubblica italiana>” (art. 1, D.L. 5 maggio 1948, n. 535). Inoltre, anche le regioni ed i comuni possono adottare uno stemma, avente funzione analoga a quella che ha l’emblema per lo Stato, ed un gonfalone, corrispondente alla bandiera nazionale.
Tali stemmi quindi non possono essere registrati se non previa autorizzazione dell'autorità competente.
Come gli emblemi delle persone giuridiche pubbliche, anche gli emblemi delle persone giuridiche private, devono ritenersi tutelate.
Oltre al comma terzo, dell'art. 6 R.D. 652/43, che stabilisce il divieto di “usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferentisi (...) ad Enti morali diversi”, vi è il terzo comma dell'art. 8 D.Ls. 30/2005, per il quale: “se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.
Pertanto, vi è un generale divieto di registrare come marchio gli emblemi delle persone giuridiche private: se trattasi di emblema notorio, è necessario il consenso di chi ha la rappresentanza giuridica dell'ente privato.
La tutela del diritto al nome (secondo i principi indicati in precedenza) è applicabile anche ai segni figurativi impiegati per l'identificazione di enti e associazioni anche se non riconosciute come persone giuridiche. Tra gli emblemi di questa categoria rientrano anche quelli degli Ordini cavallereschi non nazionali. La tutela civilistica sarebbe invocabile quindi anche in relazione agli stemmi “adottati di fatto, in base alle norme vigenti nell'ambito degli ordinamenti cavallereschi non riconosciuti dallo Stato, oppure al di fuori di qualunque previsione normativa”; tuttavia, “dal momento che l'ordinamento dello Stato non riconosce gli ordinamenti cavallereschi, l'uso dello stemma effettuato nel rispetto delle norme stabilite da tali ordinamenti non viene da questo punto di vista in considerazione altro che come res facti, dalla quale può derivare la dimostrazione della prevenzione dell'uso e non come un titolo giuridico attributivo di un diritto” (Pizzorusso, voce Stemma, in Enc. Dir., Milano, 1981, p. 1083.).
Infine, secondo il disposto di cui all’art. 10 D.Ls. 30/2005: “gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse (...), non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”.
In base a tale norma (praticamente identica alla previgente di cui all’art. 18, n. 4, R.D. 929/42) è da segnalare che l’Ufficio Centrale Brevetti ebbe a respingere la domanda di brevetto come marchio d’impresa di un segno distintivo rappresentante “un serpente attorcigliato ad un bastone”, ritenendo che detta raffigurazione costituisse imitazione dell’emblema dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il petente propose allora ricorso alla Commissione dei Ricorsi che lo accolse, sostenendo che il segno di cui si domandava la protezione appartenesse alla cultura diffusa, che da tempo lo ricollegava al culto di Esculapio e, dunque, all’arte della medicina, cosicché non era possibile nel caso specifico ravvisare un’imitazione od una derivazione dell’uno rispetto all’altro, con l’ulteriore considerazione del limitato potere caratterizzante del segno stesso, considerata l’origine accennata. Il Ministero dell’Industria, contro tale decisione, propose ricorso alla Corte di Cassazione. Secondo l'interpretazione della Corte (Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12738): “la norma dell’art. 18, al n. 4, il cui testo va coordinato con quello dell’art. 6 della Convenzione di Parigi, ratificata con legge 676/67 e 424/76, non consente di discriminare in ordine alla disposta esclusione dall’oggetto del brevetto, con riferimento alla eventuale notorietà, ovvero ad una sorta di prediffusione, del segno stesso, da epoca precedente alla sua inclusione in uno stemma considerato dalla Convenzione; (…) per definire lo specifico ambito di operatività del diniego sancito dall’art. 18, n. 4, R.D. 929/42, non rilevano i principi elaborati per definire i limiti della concorrenza riguardo all’uso dei segni commerciali, ma invece rileva il formale accertamento del fatto che un segno, di cui si chiede la tutela brevettale, ovvero la protezione esclusiva, sia, oppure non sia, emblema o parte dell’emblema di un Ente internazionale come tale considerato dalle Convenzioni cui il nostro Paese aderisce; la legge esclude puramente e semplicemente che un segno, noto oppure nuovo, una volta che sia stato adottato da un siffatto soggetto nel suo emblema, possa divenire oggetto di dominio esclusivo da parte di un imprenditore commerciale”. Per questi motivi, la Corte accolse il ricorso del Ministero e, cassata la decisione impugnata, rinviò per la decisione la causa alla Commissione Ricorsi, con obbligo per quest’ultima di fare applicazione dei principi esposti.
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