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Nell'ambito del Dirittto Nobiliare
contemporaneo, il dato normativo di riferimento è
rappresentato dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e
finali della Costituzione della Repubblica Italiana, che
testualmente recita: "i titoli nobiliari non sono
riconosciuti; i predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922 valgono come parte del nome; (...) la legge
regola la soppressione della Consulta Araldica".
Riguardo le conseguenze dell'entrata in vigore di tale norma
sulla disciplina dei titoli nobiliari, si veda la sezione
specificamente dedicata appunto ai titoli nobiliari, per
quanto concerne i predicati nobiliari, l'art. XIV citato, ha
conferito, quale norma precettiva di immediata applicazione,
un vero e proprio diritto soggettivo alla "cognomizzazione"
del predicato in favore di coloro al quali spettava,
anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare
connessovi.
Innanzitutto è opportuno chiarire un aspetto preliminare e
cioè la ratio della disposizione. Il Costituente, se da un lato non ha ritenuto compatibile
con le esigenze democratiche la conservazione di distinzioni
come i titoli nobiliari, idonei a rafforzare i privilegi
derivanti dalla nascita, da un altro lato, ha considerato
meritevole di tutela l'aspetto relativo alla conservazione
del patrimonio storico-familiare italiano. Il predicato
nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla
sua esatta individuazione, vale come parte del nome e riceve
dall'ordinamento una tutela giuridica analoga. Se il
cittadino, per meglio specificare la propria condizione
familiare, può aggiungere al proprio, il cognome di un suo
ascendente, può altresì chiedere l'enunciazione del
predicato come completamente del nome. Invero, come
precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza del 27 luglio
1978 n. 3779) gli articoli 6, 7 e 8 Codice Civile tutelano
il diritto al nome anche sotto il profilo dell'affermazione
della propria identità storica familiare: "il cognome indica
l'appartenenza di un individuo ad un determinato gruppo
familiare; nel nostro ordinamento repubblicano non trova
tutela alcuna l'interesse a vedersi riconosciuta
l’appartenenza attraverso la famiglia, ad una determinata
classe o casta sociale, o un determinato attributo
nobiliare, ma si giustifica invece la tutela del nome
completo, servendo questo ad individuare uno specifico
gruppo familiare che può avere tradizioni storicamente e
socialmente rilevanti". Già nel 1915 (sentenza del 29
novembre 1915) la Suprema Corte scriveva: "Secondo il
significato che gli storici attribuiscono alla parola
cognome, deve intendersi per esso quel nome dopo il proprio
che è comune alla discendenza, ma, dove diversi siano i rami
nei quali un'antica famiglia si sia frazionata, è naturale
che gli appartenenti ai medesimi sentano il bisogno di
meglio distinguere le loro nuove rispettive formazioni con
appellativi speciali; e come già presso i romani,
richiamando per esempio alla memoria i nomi del celebre
Publio Cornelio Scipione, distruttore di Cartagine, si trova
essere stato introdotto l'uso del prenome individuale, nella
fattispecie, di Publio, si aggiungesse un nome indicante la
gente e un cognome specificante la famiglia, così molte
famiglie nobili, in Italia e fuori, fin dai secoli IX e X,
anzichè del comune cognome avito, per meglio identificarsi,
si servirono abitualmente di un altro, togliendolo dal feudi
che ciascuna di esse aveva acquistato, venendo in tal modo a
crearsi del nuovi casati, resi conosciuti dal predicato
assai più che non fossero dal cognome originario della gente
da cui erano derivati. Per questo si trova nei migliori
lessici italiani attribuito alla parola cognome anche il
significato di titolo d'onore col quale altri sia
cognominato. E, se così è - per cognome deve intendersi non
la sola denominazione comune di varie famiglie discendenti
da un medesimo stipite, ma l'indicazione specifica destinata
a farle meglio distinguere l'una dall'altra - non si potrà
sul serio contestare che anche il titolo nobiliare sia un
elemento interessante l'efficienza del cognome. Che il
predicato e il feudo servano ancora attualmente alla
designazione di molte famiglie, astraendo persino dal loro
vero cognome, preso questo nel senso stretto della parola,
si hanno in Italia e negli altri paesi d'Europa molti casi
dimostrativi. Ben pochi per esempio saprebbero identificare
Il celebre Marchese di Mirabeau dal semplice suo cognome di
Righetti. In Italia, e specialmente in Piemonte, vi sono
molte famiglie nobili aventi lo stesso cognome; per esempio,
i Ferrero, i Della Chiesa, che si distinguono solamente pel
nome dei rispettivi loro feudi. Il vero cognome del Conte di
Cavour era Benso, ma è passato alla posterità sotto il nome
del feudo da cui, secondo l'espressione di Dante: "lo titol
del suo sangue fè sua elma".
Tralasciando di approfondire il significato politico del
limite temporale contenuto nella citata norma
costituzionale, è opportuno chiarire cosa il costituente
abbia voluto significare con la frase " esistenti prima del
28 ottobre 1922".
A nostro avviso, secondo una interpretazione letterale del
dato normativo, esso esige, ai fini della cognomizzazione
dei predicati nobiliari, soltanto la preesistenza del titolo
nobiliare alla data del 28 ottobre 1922. Più precisamente,
poichè l'articolo summenzionato parla di esistente, si deve
ritenere che il costituente si sia riferito solo al fatto
storico della preesistenza, e non a quello giuridico del
riconoscimento o della iscrizione nel registri nobiliari.
Pertanto, può essere aggiunto al nome di famiglia qualsiasi
predicato, ancorchè sprovvisto di riconoscimento ufficiale,
purchè storicamente esistente ed appartenente alla famiglia
dell'interessato prima del 28 ottobre 1922. In tal senso si
è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20
maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189)
secondo la quale il diritto alla cognomizzazione del
predicato di un titolo nobiliare, sancito dalla XIV
disposizione transitoria della Costituzione, deve intendersi
nel senso più esteso: cioè che comprenda anche il predicato
di titoli che, esistenti prima del 28 ottobre 1922, in
quanto conferiti prima di tale data, non avessero formato
oggetto di riconoscimento. Invero, il "riconoscimento",
unico provvedimento di giustizia previsto dall'art.16 comma
secondo del Regio Decreto 8 maggio 1870 (Regolamento per la
Consulta Araldica), era un provvedimento esclusivamente
ricognitivo e non creativo di un diritto, da adottarsi con
Decreto Ministeriale proprio per la sua essenza di
attestazione dell'esistenza del diritto al titolo che era ed
è, per sua natura, imprescrittibile.
In altre parole l'essenza del suindicato "riconoscimento" è,
secondo l'opinione concorde della migliore dottrina,
(Cansacchi-Buccino-Agrò), l'accertamento dichiarativo della
legale esistenza in una famiglia di un titolo e di un
predicato nobiliare. Esso è stato unanimemente configurato
come un "nulla osta" all'esercizio di un diritto già
perfetto e preesistente. Il titolo nobiliare, o meglio il
diritto al titolo nobiliare, è, quindi, da ritenersi
esistente o meno al 28 ottobre 1922 a prescindere
dall'essere stato o meno oggetto di "riconoscimento",
derivando la sua esistenza dall'atto giuridico creativo del
diritto stesso che è l'atto di concessione. D'altra parte,
sotto diverso profilo, la concessione sovrana di un titolo
nobiliare con predicato non comportava soltanto la
concessione di un titolo onorifico, ma anche di un secondo
cognome, In quanto il predicato diveniva il cognome d'uso
della famiglia. Tale predicato, come secondo cognome
trapassava dal concessionario del titolo a tutti i suoi
discendenti, non soltanto in forza delle leggi araldiche, ma
soprattutto in forza delle leggi sul nome; tant'è che il
predicato continuava a competere ai discendenti anche nel
caso di perdita del feudo o di ritorno del titolo alla
Corona. E', quindi, l'atto di concessione del titolo che
fonda il legittimo uso del predicato nobiliare ancorchè
l'annesso titolo sia stato a suo tempo ufficialmente
riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia. Sul
punto, tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale
(sentenza n.101 dell'8 luglio 1967) che ha viceversa
ritenuto non sufficiente la semplice esistenza del titolo
nobiliare al 28 ottobre 1922.
La Corte ha ritenuto che il reale significato della norma
costituzionale in esame non possa essere accertato se non
alla luce del principio espresso dal primo comma della
disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano
non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l'incertezza
intorno all'interpretazione della qualifica esistente
riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922 non può
essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero
è che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da
considerare esistente indipendentemente dal riconoscimento
amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una
funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo
uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera
della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del
titolo in contrapposto al suo riconoscimento: la
contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e
titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la proposizione
normativa esprime in forma lessicalmente positiva la
esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla
cognomizzazione. Sicchè, equivalendo la frase "esistenti
prima del 28 ottobre 1922" a quella "non conferiti dopo il
28 ottobre 1922", è chiaro che l'interpretazione letterale
non è idonea alla risoluzione del diverso problema qui in
esame, che va, perciò raggiunta con l'impiego di altri
canoni ermeneutici: ed anzitutto attraverso il coordinamento
dei due primi commi della disposizione, nel senso che al
secondo deve essere attribuito quel significato che
maggiormente si concili col primo. E' questo, infatti, ad
esprimere la scelta di fondo operata dal costituente, e con
essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità
coordinata.
Ciò posto, è da mettere in rilievo che il divieto di
riconoscimento dei titoli nobiliari per l'accertamento ed il
conseguente legittimo uso di un titolo già di per se
esistente non attiene solo all'attività giudiziaria o
amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente
ordinamento, ma comporta che i titoli nobiliari non
costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non
conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano
"fuori del mondo giuridico". Da questa premessa che nessuno
contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può
contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere
controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione
disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una
volta attribuita al primo comma quel contenuto e queste
conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa
essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre
sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la
tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba
accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel
soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole
proprie del regime successorio nobiliare e dare piena
applicazione alla legislazione araldica fino al punto -
secondo la teoria che appare più coerente con le premesse -
da potersi pronunziare solo previo contraddittorio
dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente
definito come rappresentante della regia prerogativa) e con
provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi
libri nobiliari. Nè importa che l'accertamento andrebbe
compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma
come strumentale rispetto al diverso diritto relativo
all'aggiunta del predicato al nome: ed infatti, nonostante
questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto
di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica,
laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal
principio enunciato nel primo comma.
Tale irrilevanza giuridica del titoli nobiliari impedisce,
dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e
perciò il secondo comma della XIV disposizione va
interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei
predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua
fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già
intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di
presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione.
Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una
corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario
coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione,
trova pieno conforto nel lavori preparatori, dal quali si
ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che
dal disconoscimento del titoli nobiliari potesse derivare
una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude
la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuto e
perciò mai legittimamente usati come elemento di
individuazione del casato) ed è nel contempo l'unica che
appaia conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita
dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale, quindi, la cognomizzazione
del predicati nobiliari può essere ottenuta solo con
riferimento ai predicati su cui poggiano quel titoli
nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti
prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Ma, come giustamente sottolineato dal Prof. Aldo Pezzana (La
sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari, in
Rivista Araldica, 1967 pagg. 205 e segg.), "nel nostro
ordinamento giuridico la Corte Costituzionale ha il potere
di invalidare, con sentenze operanti erga omnes, le norme
legislative contrastanti con la Costituzione, ma non
d'interpretare in modo vincolante per gli altri giudici le
norme della Costituzione indipendentemente da una questione
di legittimità costituzionale (contrasto di una legge con la
Costituzione); nell'interpretazione della Costituzione, come
di ogni altra legge, ogni giudice è sovrano nel limiti della
propria competenza". In altri termini, il giudice competente
a conoscere del diritto alla cognomizzazione del predicato
nobiliare, "sarà libero di interpretare il precetto
costituzionale secondo il proprio autonomo convincimento";
per quanto concerne la questione sostanziale di quali
predicati siano suscettibili di cognomizzazione, "la
sentenza esprime soltanto una opinione sull'interpretazione
della XIV dispos. trans., opinione che è certamente
autorevole per l'altissima Magistratura dalla quale promana,
ma che nelle future possibili controversie non potrà
vincolare il giudice ed avrà in buona sostanza il valore di
un precedente giurisprudenziale".
E' da precisare, inoltre, che la Corte Costituzionale con la
suddetta pronuncia ha disatteso l'opinione seguita sino a
quel punto pressoché unanimemente dalla giurisprudenza e
dalla dottrina, secondo cui quello che importava ai fini
della cognomizzazione del predicato era che l'atto
costitutivo del titolo nobiliare fosse anteriore al 1922
mentre nulla rilevava la circostanza che fosse intervenuto o
no un provvedimento di riconoscimento ministeriale.
In conclusione la Corte, come conseguenza
dell'interpretazione data della XIV dispos. trans., ha
stabilito che le vicende del diritto alla cognomizzazione
devono essere valutate alla stregua delle norme che
disciplinano i modi di acquisto del nome e che la tutela di
tale diritto deve seguire le regole che l'ordinamento detta
per la tutela del diritto al nome.
Ciò è importante al fine di chiarire, nel silenzio dell'art.
XIV dispos. trans., quali siano gli strumenti processuali da
adottare per cognomizzare i predicati nobiliari.
Anche su questo punto esistono varie interpretazioni. La
giurisprudenza prevalente ritiene necessario, in ogni caso,
il procedimento contenzioso ordinario, nei confronti
dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e degli eventuali controinteressati.
La dottrina più autorevole distingue tra i predicate annessi
ai titoli riconosciuti ovvero non riconosciuti prima
dell'entrata in vigore della Costituzione.
Più precisamente, si ritiene rispetto ai primi ammesso il
procedimento di rettifica degli atti di Stato Civile, come
regolato dagli artt. 165 e segg. R.D. 9 luglio 1939 n. 1238
(ora artt. 95 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396); per i
secondi si ritiene necessario il procedimento contenzioso
ordinario nei confronti dell'Ufficio Araldico ovvero
dell'Ufficiale di Stato Civile, trattandosi non di semplice
rettifica, ma di controversia su uno status familiare.
A nostro avviso, viceversa, poichè riteniamo importante il
fatto della concessione e non quello del riconoscimento,
risulta corretto in entrambe le ipotesi il procedimento di
rettifica. Questo perchè con l'azione intrapresa ex art. 167
R.D. 1238 del 1939 (ora art. 95 D.P.R. 396/00), il
ricorrente intende rettificare l'atto di nascita con
l'inserimento del predicato che avrebbe dovuto essere
enunciato, come necessario completamente del nome, nel
momento in cui gli fu legittimamente concesso il titolo
nobiliare appoggiato sul predicato. Ciò considerando anche
che l'art. 167 del Regio Decreto (nonché l'art. 95 D.P.R.
396/00) suindicato non contiene una elencazione tassativa
dei casi in cui si può chiedere una rettifica degli atti
dello Stato Civile e in mancanza di un procedimento per
questo scopo specificamente previsto dalla legge, il
procedimento di rettificazione deve adottarsi tutte le volte
che è necessario, o correggere errori materiali, ovvero
provvedere all'integrazione di un atto incompleto come nel
caso in esame, chiedendo il ricorrente che gli sia
restituito l'uso del cognome completo cui ha diritto per
discendenza legittima dal concessionario del titolo
nobiliare appoggiato sul predicato. |