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Tralasciando
di affrontare la complessa questione relativa alla portata
abrogatrice sulla legislazione araldica della XIV disp.
trans. della Costituzione e della sentenza 101/67 della
Corte Costituzionale, ci si chiede se ed attraverso quali
strumenti l'attuale ordinamento repubblicano tuteli lo
stemma araldico.
Sul punto possiamo osservare che esso, usato anche da
famiglie non nobili (le famiglie di cittadinanza o di
civiltà distinta) costituiva un abituale mezzo di
identificazione.
Proprio in riferimento a questa sua precisa funzione deve
essere ancora oggi considerato come bene meritevole di
tutela; bene di carattere immateriale che non va confuso con
il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può
essere eventualmente riprodotto.
Lo stemma, anche nell'epoca attuale può essere considerato
come il principale segno figurativo della persona ed è
diretto ad individuare la persona medesima fornendo di essa
un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento
idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e
richiamo della persona stessa (De Cupis, I diritti della
personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale,
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 169) .
La funzione dello stemma era ed è proprio quella di
identificare l'individuo come appartenente ad una
determinata stirpe.
Lo stemma, infatti, si affianca al cognome nella funzione
identificativa della persona e nel caso di omonimia
contribuisce a precisare l'appartenenza di quella medesima
persona ad una determinata famiglia. Lo stemma, l'emblema,
come individua una nazione, una regione, un comune, un
gruppo politico, individua la persona.
La sua tutela rientra pertanto nella tutela dei segni
distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo.
Questi segni distintivi servono a distinguere le persone
nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione,
a facilitare quella proiezione sociale dell'individuo che
l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9
Codice Civile.
Il diritto all'identità personale è un diritto della
personalità, innato ed essenziale. Tale diritto, di portata
generale, si specifica e si concretizza nel diritto ai segni
distintivi personali. La possibilità di identificazione del
soggetto puo' attuarsi con l'indicazione non solo del nome o
dello pseudonimo, ma anche con l'indicazione di elementi
diversi, attinenti alla sua individualità come la paternità,
la maternità, i caratteri fisici o morali, luogo e data di
nascita, professione, residenza. Tra tali segni distintivi
secondari rientra anche lo stemma, come segno visivo di
immediata identificazione.
Ad ogni persona, infatti, come unità della vita sociale e
giuridica, deve essere riconosciuto l'interesse ad
affermarsi non soltanto e semplicemente come persona, ma
come quella persona che è realmente, come discendente da
determinate persone, come membro di una determinata
famiglia.
Lo stemma, quindi, deve essere tutelato dall'ordinamento
alla stregua del nome e, se l'individuo ha il potere
esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il
potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia. A
tale potere corrisponde nei terzi un obbligo di rispetto: i
terzi devono astenersi dal contrastarlo negandolo e,
soprattutto, devono astenersi dall'usarlo indebitamente come
proprio. In riferimento a tale ultimo aspetto, secondo
illustre dottrina (De Cupis, Pezzana, Mistruzzi di Frisinga),
il titolare dello stemma puo' esigere anche giudizialmente
che gli altri soggetti si astengano dall'usare il suo stemma
per designare individui diversi da lui stesso o da gli altri
suoi familiari legittimi titolari dello stemma medesimo: il
diritto allo stemma, essendo analogo a quello che si ha sul
proprio cognome, deve ritenersi soggetto alla tutelabilità
giudiziale con l'esperimento delle azioni di reclamo e di
usurpazione.
L'esclusività dell'uso deve essere garantita poichè
altrimenti, con le confusioni che si produrrebbero, lo
stemma stesso non assolverebbe piu' la sua funzione
identificativa. Quando un altro soggetto, non legittimo
titolare dello stemma, lo utilizza per designare sè stesso,
si verifica una confusione personale. Certamente lo stemma
non è elemento sufficiente all'identificazione della
persona, ma, come segno indicativo della sua posizione
familiare, concorre alla sua precisa identificazione. Si
verifica, quindi, nel caso di usurpazione, una confusione
familiare, ed a questa, per sè stessa corrisponde un
pregiudizio.
Riprendendo quanto scritto da De Cupis (op. cit., p. 43) in
materia di segni distintivi personali, costituisce un
pregiudizio, per chi appartiene ad una determinata famiglia,
che per effetto dell'usurpazione dello stemma si crei nella
società una falsa opinione sull'appartenenza, alla stessa
famiglia, di un soggetto del tutto estraneo ad essa; contro
tale usurpazione può farsi valere il proprio potere d'uso
esclusivo. Ogni membro di una determinata famiglia,
partecipe dell'importanza e della tradizione propria di
questa, sensibile agli intimi, peculiari valori morali che
la medesima racchiude, è giustamente geloso di una
distinzione che riguarda solamente lui e gli altri veri
membri della stessa famiglia: ed in conseguenza ha un
interesse, giuridicamente tutelato, a che nessun soggetto
estraneo, mediante l'usurpazione dello stemma, sembri
appartenere alla sua famiglia. L'estraneo, infatti,
attraverso tale usurpazione, si appropria indebitamente di
quel patrimonio di tradizioni e di valori che corrisponde ed
appartiene alla famiglia legittima titolare dello stemma, e,
per l'ingenerarsi di una falsa opinione sulla comune
discendenza e di presumibile somiglianza di temperamento,
costumi ed attitudini, si giova di una sorta di fallace
riflesso delle qualità e delle azioni della famiglia
legittima titolare dello stemma medesimo.
Che lo stemma racchiuda in sè questo patrimonio di
tradizioni e di valori socialmente apprezzabili è dimostrato
dal fatto stesso dell'eventuale usurpazione.
In sede giudiziaria la vittima dell'usurpazione, provato il
diritto alla titolarità ed all'uso esclusivo dello stemma,
potrà domandare oltre alla tutela inibitoria - cessazione
del fatto lesivo - il risarcimento del danno e la
pubblicazione della sentenza su uno o più giornali quale
forma di restitutio in integrum. Questo in analogia a quanto
previsto dal Codice Civile in tema di tutela del nome.
La garanzia offerta dall'ordinamento giuridico deve
intendersi sotto il duplice aspetto della tutela inibitoria
e del risarcimento del danno, ciò appunto in applicazione
dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di
tutela del nome.
Considerando questi ultimi, possiamo ritenere che mentre per
l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre
all'uso illegittimo del proprio stemma, la possibilità che
da ciò gli derivi un pregiudizio economico o soltanto
morale, ai fini dell'azione risarcitoria devono sussistere i
requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano,
cioè è necessario che sussista il dolo o la colpa di chi
usurpa lo stemma altrui, in applicazione del principio
generale desumibile dall'art. 2043 c.c.: sicchè non solo è
necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma
questo, se non ha carattere patrimoniale (danno solamente
morale), è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia
configurabile un illecito penalmente sanzionato.
La giurisprudenza, nell'unica pronuncia per quanto ci
consta, emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez.
I, 13 luglio 1971, n. 2242) in tema di tutela dello stemma,
ha confermato che: “si può consentire alla tesi della
configurazione dello stemma come un segno distintivo della
personalità”, tuttavia “si deve precisare che trattasi di un
segno secondario, il quale non riceve una tutela in norme
che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo
ritenersi garantito in modo generico, limitatamente alle
ipotesi in cui il suo uso abusivo possa cagionare un danno,
perchè idoneo a realizzare un reato, come per esempio nel
caso di diffamazione, od un illecito civile, come per
esempio nei casi di cui agli artt. 2043 e seguenti Codice
Civile”. Dunque, lo stemma è da ritenersi tutelato
dall'ordinamento qualora dall'altrui indebito uso possa
derivare un danno in capo al legittimo titolare, come
conseguenza di un illecito di natura penale o di natura
civile.
Inoltre, allo stemma come proiezione sociale dell'individuo,
possono essere applicati i principi espressi dalla Corte di
Cassazione in una interessante sentenza (Cass. Civ., sez. I,
22 giugno 1985, n. 3769) di cui riportiamo la massima:
"l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare
la propria identità personale, nel senso di immagine
sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali,
politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella
rappresentazione che di essa viene data nella vita di
relazione, nonchè, correlativamente, ad insorgere contro
comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza
offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o
l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come
posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi
fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa
della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte
le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione
analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con
riguardo al diritto al nome, con la conseguente
esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione
inibitoria edi risarcimento del danno, nonché possibilità di
ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la
pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”.
La questione in esame riveste notevole importanza se si
considerano i frequenti casi di usurpazione di stemmi
araldici al fine di utilizzarli quali marchi di impresa o
come insegne pubblicitarie.
Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la materia
era regolata dal combinato disposto degli artt. 30 e 31 del
R.D. 21 giugno 1942, n. 929, (legge marchi) e 6 del
Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R.D. 7
giugno 1943, n.652. In base a tali disposizioni, in presenza
di una domanda di registrazione di uno stemma come marchio,
l'Ufficio Brevetti doveva chiedere alla Consulta Araldica un
parere circa la legittima appartenenza dello stemma alla
famiglia del richiedente: "è vietato usare marchi di
fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in
legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica
stesso" (art.6, comma II, R.D. 652/43). Il parere della
Consulta, oltre che obbligatorio era vincolante per
l'Ufficio Brevetti e, quindi, se negativo comportava il
rigetto della domanda, salva la possibilità per il
richiedente di espletare presso la medesima Consulta
Araldica una procedura amministrativa diretta alla
concessione od al riconoscimento dello stemma in oggetto;
soltanto in seguito a tale concessione o riconoscimento, la
Consulta Araldica poteva esprimere parere positivo alla
richiesta registrazione.
Sulla permanenza delle funzioni della Consulta Araldica in
materia di marchio, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, è stato osservato (Cansacchi, Lo stemma
araldico come marchio di fabbrica, in Riv. Ar. 1962, pp.89 e
ss.) che l'art. XIV delle disposizioni finali della
Costituzione accenna chiaramente ad una abolizione futura
della Consulta Araldica, non ad un'abolizione già attuata e
se anche si può ammettere che la Consulta Araldica sia ormai
inoperante, una siffatta carenza di funzione non si
riscontra nell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Qualora si tratti di brevettare uno
marchio contenente uno stemma, l'obbligo per l'Ufficio
Brevetti di richiedere il parere dell'Ufficio Araldico e
l'obbligo per quest'ultimo di darlo, sarebbero, quindi, da
ritenere tutt'oggi esistenti.
Ciò anche in seguito all'entrata in vigore del codice della
proprietà industriale, contenuto nel D.Ls. 10 febbraio 2005,
n. 30, che contiene (in riferimento al punto in esame) norme
sostanzialmente identiche a quelle contenute nella abrogata
legge marchi: il secondo comma dell'art. 10 praticamente
riproduce il contenuto dell'art. 30 dell'abrogata legge
marchi: “trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica, o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia
l’esemplare del marchio e quant’altro possa occorrere, alle
amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per
sentirne l’avviso in conformità a quanto è disposto nel
comma quarto”; il comma quarto del medesimo articolo 10
riproduce il contenuto dell'art. 31 dell'abrogata legge
marchi: “se l’amministrazione interessata, o competente di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda”.
Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. XIV disp. trans.
della Costituzione, deve ritenersi tacitamente abrogato il
disposto del secondo comma dell'art. 6, R.D. 652/43, perchè
la norma costituzionale che ha introdotto nel nostro
ordinamento il disconoscimento dei titoli nobiliari sarebbe
da riferirsi anche agli “attributi nobiliari” come lo
stemma. Pertanto, risulterebbe caduto il divieto di "usare
marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non
siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di
fabbrica stesso”; in altre parole, non è più necessario che
lo stemma appartenga legittimamente al richiedente in base
ad un provvedimento di concessione o riconoscimento dello
stemma rilasciato in epoca monarchica. Pertanto, sarà
possibile registrare come marchio anche uno stemma di
fantasia, cioè uno stemma non concesso o riconosciuto a
favore della famiglia del richiedente o di altra famiglia.
Ma se come detto, non è necessario che lo stemma appartenga
al richiedente, cosa accade nell'ipotesi di richiesta di
registrazione come marchio di uno stemma appartenente ad
altri ?
A questa domanda si può dare la seguente risposta: in
presenza di una domanda di registrazione di uno stemma
araldico, l'Ufficio Brevetti deve chiedere il parere
all'Ufficio Araldico; questo, qualora accerti che lo stemma
appartiene ad una famiglia diversa da quella del richiedente
non potrà esprimere parere negativo alla registrazione, data
l'abrogazione del suddetto articolo 6, ma dovrà
semplicemente appalesare appunto l'appartenenza dello stemma
ad altra famiglia. E, sulla base di quanto evidenziato
dall'Ufficio Araldico, dato che lo stemma è ancora oggi
elemento distintivo personale e familiare, troverà
applicazione analogica il disposto di cui al secondo comma
dell'art. 8 D.Ls. 30 del 2005, che regola l'ipotesi di uso
del nome altrui come marchio: “i nomi di persona, diversi da
quello di chi chiede la registrazione, possono essere
registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da
ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di
portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia facoltà di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1” (consenso del titolare e, dopo la sua
morte, del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in
mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei
parenti fino al quarto grado incluso), conseguentemente,
l'Ufficio Brevetti dovrà esercitare la sua facoltà di
condizionare la concessione della registrazione al consenso
degli aventi diritto allo stemma richiesto.
Occorre aggiungere che detto consenso non è una semplice
facoltà ma un obbligo nel caso di stemma notorio, in
analogia con quanto dispone il terzo comma del medesimo
articolo 8 il quale prevede che i nomi di persona: “se
notori, possono essere registrati come marchio solo
dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei
soggetti di cui al comma 1” (e cioè ancora, del coniuge e
dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei
genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la
morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto
grado incluso). Si pensi allo stemma della famiglia Savoia o
de' Medici o di altra famiglia regnante o ex regnante o
comunque appunto assai noto.
Tale impostazione deve ritenersi valida anche con
riferimento allo stemma appartenente a famiglia estinta, nel
qual caso legittimati al consenso saranno gli eredi
dell'ultimo rappresentante della famiglia fino al quarto
grado incluso, in virtù del primo comma dell'art. 8, D.Ls.
30/2005.
Tuttavia è da dire che l'Ufficio Araldico non possiede (dato
che non esiste) un registro degli stemmi; potrebbe quindi
non accorgersi che lo stemma richiesto appartenga a famiglia
diversa da quella del richiedente. Inoltre, la richiesta del
consenso degli aventi diritto all'altrui registrazione, per
l'ipotesi di stemma non notorio, è non un obbligo ma solo
una facoltà dell'Ufficio Brevetti.
Potrebbe pertanto accadere che taluno riesca a brevettare lo
stemma altrui come marchio anche senza il preventivo
consenso dell'avente diritto e si pone dunque il quesito di
come possa giudizialmente reagire il legittimo titolare di
fronte a tale forma di usurpazione del proprio stemma.
La questione deve essere risolta in base alle norme di cui
agli artt. 7 c.c. e 8 D.Ls. 30/2005, già art. 21 legge
marchi, ed in analogia alla disciplina dell'uso del nome
altrui come marchio.
Per la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 13 marzo 1998, n.
2735), l'art. 21 legge marchi, ora art. 8 D.Ls. 30/2005, in
quanto norma particolare rispetto a quella generale di cui
all'art. 7 c.c., deve trovare applicazione in modo esclusivo
al caso di nome (o stemma) altrui come marchio. In
applicazione di tale norma, nel caso in cui il terzo
registri come marchio il nome (o lo stemma) altrui, il terzo
ne potrà continuare l'uso industriale purchè tale uso non
leda la fama, il decoro o il credito del titolare del nome
stesso (o dello stemma). Ne consegue che il titolare del
nome (o dello stemma) potrà chiedere e ottenere la
cessazione dell'uso del suo nome (o stemma) come marchio da
parte di colui che ha ottenuto la registrazione, solo
provando di aver avuto un effettivo pregiudizio alla fama,
decoro o credito.
A nostro avviso la tutela di cui all'art. 7 c.c. non è
completamente esclusa dalla tutela particolare contenuta
nell'art. 8 del D.Ls. 30/2005. Invero, come giustamente
osservato (nota redazionale 565/1-4, in Giur. ann. di Dir.
Industr., 1974, p. 766), se l'utilizzazione del nome (o
dello stemma) altrui come marchio non costituisce di per sé
violazione del diritto al nome ed all'identità, se non
quando tale uso sia idoneo ad arrecare pregiudizio al
titolare del nome (o dello stemma), ledendo la fama, il
credito o il decoro del titolare, una lesione del diritto al
nome si potrà verificare in presenza di circostanze
particolari allorchè il nome (o lo stemma) usato in
relazione a prodotti di un determinato tipo possa assumere
agli occhi del pubblico il significato di un collegamento
del prodotto con il titolare del nome (o dello stemma), nel
senso di far ritenere che titolare ne sia l'imprenditore o
l'ideatore. In presenza di tali circostanze, attinenti alla
personalità del titolare, alla sua notorietà ed alle
caratteristiche del prodotto, l'adozione del nome (o dello
stemma) come marchio, costituisce violazione del diritto al
nome. Pertanto, anche l'uso del marchio conforme alla
funzione distintiva può violare il diritto al nome, sia che
esso dia luogo al pericolo di un collegamento del prodotto
con il titolare, sia che l'accostamento del nome (o dello
stemma) al prodotto di un determinato genere sia di per sé
suscettibile di arrecare pregiudizio alla fama, al credito o
al decoro della titolare (per questa ultima ipotesi, si
pensi al nome di un soggetto conosciuto per la sua attività
di protezione della natura che venga adoperato come marchio
armi da caccia). In presenza di tali condizioni, il titolare
del diritto allo stemma potrà chiedere la nullità del
marchio anche se esso venga usato nei limiti della funzione
distintiva.
Conclusivamente, dunque -- qualora l'Ufficio Brevetti non
abbia esercitato la facoltà di subordinare la registrazione
del marchio al consenso degli aventi diritto allo stemma --
la nullità (ex art. 25, lett. c, D.Ls. 30/2005) del marchio
potrà essere fatta valere sia nell'ipotesi i cui l'uso del
marchio da parte del terzo che ha ottenuto la registrazione
sia tale da ledere la fama, il credito od il decoro del
titolare, sia nell'ipotesi in cui tale lesione risulti già
di per sè dal collegamento dello stemma con il genere di
prodotti per cui la registrazione è stata ottenuta
(indipendentemente dall'uso ed anche prima di esso).
Inoltre, il marchio sarà nullo nell'ipotesi di stemma
notorio registrato senza che sia stato richiesto
dall'Ufficio Brevetti il consenso obbligatorio degli aventi
diritto.
Interpretando l'art. 122 D.Ls. 30/2005, l'azione diretta ad
ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio “perchè
il marchio costituisce violazione del diritto al nome”, può
essere esercitata soltanto dal titolare del nome (o dello
stemma), dagli aventi diritto e dalle persone designate al
consenso dall'art. 8 D.Ls. 30/2005.
Agli interessati, il codice della proprietà industriale
consente anche di fare opposizione nell'ambito del
procedimento finalizzato alla registrazione. Gli artt. 174,
175, 176 e 177, prevedono infatti che entro tre mesi dalla
data di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ovvero dalla data di pubblicazione della registrazione di un
marchio, i soggetti legittimati ex art. 8 possono depositare
opposizione motivata in ordine alla quale l'Ufficio Brevetti
decide accogliendo o respingendo l'opposizione stessa. In
caso di rigetto, gli interessati possono proporre entro
trenta giorni ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui
all'art. 135.
Dal punto di vista procedurale, il codice della proprietà
industriale, all'art. 120, conferma la competenza esclusiva
in materia (estesa anche alle cause che presentino ragioni
di connessione) delle sezioni specializzate di dodici
tribunali (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo Roma, Torino, Trieste e Venezia). In tutti i
procedimenti giudiziari, ex art. 134 D.Ls. 30/2005, saranno
applicabili le norme di procedura previste dalla legge n.
5/2003 che, sino all'entrata in vigore del codice,
riguardava solo le controversie relative al diritto
societario e finanziario e che dovrebbero consentire una più
rapida definizione dei procedimenti stessi.
Con riguardo all'ipotesi di uso dello stemma altrui come
marchio non brevettato, cioè come marchio di fatto, a nostro
avviso deve trovare applicazione solo la tutela derivante
dall'art. 7 c.c., essendo la tutela dei marchi di fatto una
tutela necessariamente più debole di quella dei marchi
registrati. Conseguentemente può esservi la tutela
inibitoria (nei limiti della difesa del nome) in virtù della
semplice usurpazione ed a prescindere dalla ricorrenza o
meno di un pregiudizio per la fama, il credito od il decoro
del legittimo titolare dello stemma.
Possiamo a questo punto affrontare alcune questioni
particolari
Una prima situazione che merita di essere esaminata è quella
relativa alla richiesta di brevettazione come marchio di uno
stemma con attributi nobiliari (corona, manto, svolazzi,
supporti, ecc.). La dottrina (Cansacchi, Lo stemma ... cit.,
p. 96) ritiene che possa effettuarsi detta registrazione.
Infatti, “nella fattispecie, la registrazione non viene
richiesta per un uso che potremo chiamare nobiliare (quale
era la registrazione nei libri araldici della Consulta
Araldica), ma esclusivamente per un uso industriale; tant’è
che né l’Ufficio Brevetti, né la Commissione dei Ricorsi
potrebbero scendere nel merito dello stemma presentato, a
sindacare se esso, in ipotesi, presenti qualche diversità
con lo stemma a suo tempo riconosciuto dalla Consulta (per
es.: sia stata modificata qualche figura araldica o sia
stata aggiunta una nuova inquartatura o sia stata
sovrapposta una corona di rango superiore)”.
In base all'art. 20 D.Ls. 30 del 2005 colui che ha ottenuto
la registrazione, ha il diritto di fare un uso esclusivo del
marchio e conseguentemente di vietare a terzi, salvo proprio
consenso, di usare “un segno identico al marchio per
prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato”, nonchè di usare “un segno identico o simile al
marchio registrato, per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni”, nonché, infine, di usare “un segno identico o simile
al marchio registrato, per prodotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso de segno senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi”.
Da ciò deriva che il legittimo titolare dello stemma, in
presenza di una altrui registrazione, qualora non vi siano i
presupposti per far dichiarare la nullità del marchio, non
potrà chiedere la registrazione come marchio del suo stemma
per prodotti o servizi per i quali è già stato registrato,
né usarlo per prodotti o servizi anche non affini, secondo
quanto disposto dalla norma citata, se non nei limiti
dell'eventuale preuso, come garantito dagli artt. 2571 c.c.
e 12, lett. b, D.Ls. 30 del 2005, allorchè ne ricorrano gli
estremi. Il legittimo titolare dello stemma potrà tuttavia,
certamente, continuare ad usare il proprio stemma nella vita
di relazione, dato che in tal caso l'uso dello stemma
avviene al fine dell'identificazione personale e non a fini
commerciali.
Queste stesse conclusioni valgono anche per i contitolari
dello stemma, nell'ipotesi di stemma registrato come marchio
da un membro della famiglia legittima titolare dello stemma
(ricordando che lo stemma è un segno distintivo personale
familiare analogo al cognome, appartenente quindi a tutti i
membri della famiglia).
Tuttavia è da dire che l'ultima parte del secondo comma
dell'art. 8 D.Ls. 30 del 2005 -- nel caso di registrazione
del nome altrui come marchio – dispone che: “in ogni caso,
la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di
farne uso anche nella ditta da lui prescelta”.
Analogalmente, il titolare (od il contitolare) dello stemma,
in presenza dell'altrui registrazione, potrà comunque
utilizzare il proprio stemma nella propria ditta
(figurativa). Tuttavia, in virtù della nozione unitaria dei
segni distintivi accolta all'art. 22 D.Ls. 30 del 2005: “è
vietato adottare come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale
o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o
dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è
adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni”. Per il secondo comma del
medesimo articolo: “in divieto di cui al comma 1 si estende
all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o
simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Pertanto, salvo il preuso, il titolare (o il contitolare)
dello stemma, in presenza dell'altrui registrazione, per
poter usare il proprio stemma come segno, ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio, al
fine di evitare il rischio di confusione per il pubblico o
tra i segni, ovvero per poterlo registrare come marchio
avente il carattere della novità, dovrà creare un marchio
con foggia diversa, tale da farlo apparire differente e
quindi non confondibile con il marchio già da altri
registrato. All'interno di tale diverso marchio, differente
negli elementi esteriori più evidenti, potrà comunque
figurare ugualmente lo stemma di famiglia o gli elementi
caratteristici di questo.
Lo stemma registrato come marchio segue ovviamente le regole
proprie dei marchi comuni: per esempio, nei limiti di cui
agli artt. 2573 c.c. e 23, D.Ls. 30/2005, potrà essere
trasferito a terzi. Per quello che qui rileva, possiamo
notare che l’imprenditore potrà cedere il proprio marchio
ancorché raffigurante uno stemma ed ancorché lo stemma
appartenga ad altri come stemma di famiglia. Gli eventuali
familiari dell’imprenditore cedente, contitolari dello
stemma, non potranno opporsi. “Questo perché il brevetto
genera un diritto esclusivo di uso industriale del marchio
erga omnes e, quindi, anche nei confronti dei terzi
contitolari dello stemma come emblema familiare; questi
ultimi potranno unicamente esperire l’azione di usurpazione
e di risarcimento del danno allorché il cessionario, nello
sfruttare industrialmente il marchio ceduto, abbia fatto un
uso del medesimo ledente il loro decoro e la loro
onorabilità” (così: Cansacchi, op. cit.).
In riferimento agli stemmi degli Enti pubblici, la tutela di
essi si rinviene nel contenuto degli artt. 6, terzo comma,
R.D. 652/43 e 10, primo comma, D.Ls. 30/2005. La prima norma
stabilisce il divieto di “usare nei marchi di fabbrica
stemmi o pezze di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni,
alle Province (...)”. La seconda prevede che “i segni
contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un
interesse pubblico non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità
competente non ne abbia autorizzato la registrazione”.
Invero, lo stemma – da definirsi in tale ipotesi, più
correttamente emblema -- può spettare, oltre che alle
persone fisiche, anche alle persone giuridiche, con
particolare riferimento alle persone giuridiche pubbliche.
In tale categoria rientra anzitutto l’emblema dello Stato,
costituito da “una stella a cinque raggi di bianco, bordata
di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio
dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un
nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere
capitale <Repubblica italiana>” (art. 1, D.L. 5 maggio 1948,
n. 535). Inoltre, anche le regioni ed i comuni possono
adottare uno stemma, avente funzione analoga a quella che ha
l’emblema per lo Stato, ed un gonfalone, corrispondente alla
bandiera nazionale.
Tali stemmi quindi non possono essere registrati se non
previa autorizzazione dell'autorità competente.
Come gli emblemi delle persone giuridiche pubbliche, anche
gli emblemi delle persone giuridiche private, devono
ritenersi tutelate.
Oltre al comma terzo, dell'art. 6 R.D. 652/43, che
stabilisce il divieto di “usare nei marchi di fabbrica
stemmi o pezze di stemmi riferentisi (...) ad Enti morali
diversi”, vi è il terzo comma dell'art. 8 D.Ls. 30/2005, per
il quale: “se notori, possono essere registrati come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei
soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati
in campo artistico, letterario, scientifico, politico o
sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalità
economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.
Pertanto, vi è un generale divieto di registrare come
marchio gli emblemi delle persone giuridiche private: se
trattasi di emblema notorio, è necessario il consenso di chi
ha la rappresentanza giuridica dell'ente privato.
La tutela del diritto al nome (secondo i principi indicati
in precedenza) è applicabile anche ai segni figurativi
impiegati per l'identificazione di enti e associazioni anche
se non riconosciute come persone giuridiche. Tra gli emblemi
di questa categoria rientrano anche quelli degli Ordini
cavallereschi non nazionali. La tutela civilistica sarebbe
invocabile quindi anche in relazione agli stemmi “adottati
di fatto, in base alle norme vigenti nell'ambito degli
ordinamenti cavallereschi non riconosciuti dallo Stato,
oppure al di fuori di qualunque previsione normativa”;
tuttavia, “dal momento che l'ordinamento dello Stato non
riconosce gli ordinamenti cavallereschi, l'uso dello stemma
effettuato nel rispetto delle norme stabilite da tali
ordinamenti non viene da questo punto di vista in
considerazione altro che come res facti, dalla quale può
derivare la dimostrazione della prevenzione dell'uso e non
come un titolo giuridico attributivo di un diritto”
(Pizzorusso, voce Stemma, in Enc. Dir., Milano, 1981, p.
1083.).
Infine, secondo il disposto di cui all’art. 10 D.Ls.
30/2005: “gli stemmi e gli altri segni considerati nelle
Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed
alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse (...),
non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia
autorizzato la registrazione”.
In base a tale norma (praticamente identica alla previgente
di cui all’art. 18, n. 4, R.D. 929/42) è da segnalare che
l’Ufficio Centrale Brevetti ebbe a respingere la domanda di
brevetto come marchio d’impresa di un segno distintivo
rappresentante “un serpente attorcigliato ad un bastone”,
ritenendo che detta raffigurazione costituisse imitazione
dell’emblema dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il
petente propose allora ricorso alla Commissione dei Ricorsi
che lo accolse, sostenendo che il segno di cui si domandava
la protezione appartenesse alla cultura diffusa, che da
tempo lo ricollegava al culto di Esculapio e, dunque,
all’arte della medicina, cosicché non era possibile nel caso
specifico ravvisare un’imitazione od una derivazione
dell’uno rispetto all’altro, con l’ulteriore considerazione
del limitato potere caratterizzante del segno stesso,
considerata l’origine accennata. Il Ministero
dell’Industria, contro tale decisione, propose ricorso alla
Corte di Cassazione. Secondo l'interpretazione della Corte
(Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12738): “la norma
dell’art. 18, al n. 4, il cui testo va coordinato con quello
dell’art. 6 della Convenzione di Parigi, ratificata con
legge 676/67 e 424/76, non consente di discriminare in
ordine alla disposta esclusione dall’oggetto del brevetto,
con riferimento alla eventuale notorietà, ovvero ad una
sorta di prediffusione, del segno stesso, da epoca
precedente alla sua inclusione in uno stemma considerato
dalla Convenzione; (…) per definire lo specifico ambito di
operatività del diniego sancito dall’art. 18, n. 4, R.D.
929/42, non rilevano i principi elaborati per definire i
limiti della concorrenza riguardo all’uso dei segni
commerciali, ma invece rileva il formale accertamento del
fatto che un segno, di cui si chiede la tutela brevettale,
ovvero la protezione esclusiva, sia, oppure non sia, emblema
o parte dell’emblema di un Ente internazionale come tale
considerato dalle Convenzioni cui il nostro Paese aderisce;
la legge esclude puramente e semplicemente che un segno,
noto oppure nuovo, una volta che sia stato adottato da un
siffatto soggetto nel suo emblema, possa divenire oggetto di
dominio esclusivo da parte di un imprenditore commerciale”.
Per questi motivi, la Corte accolse il ricorso del Ministero
e, cassata la decisione impugnata, rinviò per la decisione
la causa alla Commissione Ricorsi, con obbligo per
quest’ultima di fare applicazione dei principi esposti.
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