|
Appare opportuno trattare questo argomento
nell'ambito del Diritto Nobiliare perchè spesso, nella
storia, importanti famiglie nobili si sono estinte in altre
famiglie. Molte volte, ricostruendo l'albero genealogico di
una Casata, si ha la prova di tali legami nobiliari. Per non
disperdere tale patrimonio storico, l'ordinamento giuridico
offre la possibilità di aggiungere al proprio uno o più
cognomi dei propri ascendenti.
L'art. 153, R.D. 9 luglio 1939 n.1238, come sostituito
dall’art. 84 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, consente,
infatti, a chiunque voglia aggiungere al proprio un altro
cognome, di farne domanda al Ministro dell’Interno,
esponendo le ragioni ed unendo, oltre all'atto di nascita,
gli altri documenti che la giustificano.
Tale domanda deve essere presentata al Prefetto della
provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
Il Prefetto, assunte le opportune informazioni sulla
domanda, la trasmette con il suo parere al Ministro. Questo
se ritiene che la domanda meriti di essere presa in
considerazione, autorizza il richiedente a fare affiggere
dal messo comunale all'albo pretorio del Comune di nascita e
di residenza del richiedente, il sunto della domanda.
L’affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e
deve risultare dalla relazione del responsabile, fatta in
calce all’avviso.
Il Ministro può eventualmente ordinare al richiedente che
egli notifichi la domanda a determinate persone.
Trascorsi 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o
notificazione senza che vi sia stata alcuna opposizione, il
Ministro, ricevuta la prova dell'inserzione, dell'affissione
e dell'eventuale notifica a persone determinate, autorizza,
con proprio decreto, l'aggiunzione richiesta.
Come si può notare da questa breve analisi degli artt. 84 e
seguenti del D.P.R. 396/00, il procedimento per aggiunta di
cognome è ispirato alla maggiore pubblicità possibile della
relativa domanda.
In riferimento a tale elemento è opportuno domandarsi alla
tutela di quali interessi esso sia posto e quando il
Ministro dell’Interno possa non autorizzare l'aggiunzione
richiesta.
Secondo una impostazione restrittiva che ha prevalso fino a
qualche tempo fa, il Ministero riteneva di accogliere solo
quelle domande nelle quali il cognome da aggiungere fosse
estinto almeno nella linea maschile.
Negli ultimi anni, viceversa, si è affermata una
impostazione più ampia soprattutto in virtu' di alcune
interessanti sentenze del Consiglio di Stato; organo questo
presso il quale si può impugnare il diniego del Ministro,
confermato dal T.A.R. competente.
Per esempio, in un caso in cui il Ministro aveva negato
l'aggiunta di un cognome perchè la sopravvivenza di quest'ultimo
cognome era assicurata dall'esistenza di un discendente, il
Consiglio di Stato con sentenza n. 615 del 3 giugno 1997 ha
accolto la domanda del richiedente rilevando che non si deve
tener conto solo dell'interesse pubblico che consiste nel
far sì che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel
tempo, sì da poter assolvere alla loro funzione di
identificazione della persona, ma anche le ragioni del
privato devono essere opportunamente considerate; e possono
essere ragioni basate sulle esigenze più svariate: morali,
economiche, familiari, affettive. Questo anche perchè
"l'aggiunta di ulteriori cognomi non incide negativamente
sulla identificazione della persona nel contesto sociale e
non ingenera pericolo di confusione, mantenendo comunque il
soggetto anche l'originario cognome".
Il Consiglio di Stato già con il parere n. 1492 del
4.12.1984 aveva precisato che il Regio Decreto del 1939 "non
subordina l'accoglimento delle domande di aggiunta alla
circostanza che i cognomi che si chiede di inserire siano in
via di estinzione"; è quindi perfettamente legittimo
chiedere di aggiungere anche un cognome la cui sopravvivenza
venga assicurata in ogni caso da un altro discendente, a
meno che quest'ultimo non si opponga con specifico atto
notificato al Ministro nell'ambito della procedura sopra
descritta.
Tale opposizione potrà essere presentata nelle ipotesi in
cui l'aggiunzione possa produrre una possibile confusione
tra i soggetti ovvero comunque un nocumento all'opponente.
Considerando l'attuale giurisprudenza, rimane impossibile,
tuttavia, l'anteposizione del nuovo cognome, che si chiede
di aggiungere, all'originario: esclusione che si giustifica
con l'esigenza di stabilità dei cognomi al fine di una
agevole e certa identificazione della persona.
In riferimento all'interesse del singolo ad aggiungere uno o
più cognomi , è stato rilevato (DE CUPIS, I diritti della
personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale,
diretto da Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 399 e
segg.) che nell'ambito della tutela del nome, come
principale segno distintivo della persona, un elemento
importante, assai utile per l'identificazione personale, è
determinato dalla discendenza naturale del soggetto, dalla
sua generazione ad opera di determinati individui, genitori,
nonni, avi: relazione che si concreta nell'essere figlio di
costoro. Il soggetto stesso è identificato con il richiamo
della sua situazione di figlio di determinati individui;
tale richiamo costituisce la precisazione di una
fondamentale relazione naturale, vale a circoscrivere la
posizione sociale del soggetto, e contribuisce, così, alla
sua identificazione. E' indubitabile che la persona, come
unità della vita sociale e giuridica, abbia bisogno di
affermare la propria individualità, distinguendosi nei
rapporti sociali dagli altri soggetti e risultando per chi è
realmente: l'uomo annette grande valore all'affermarsi non
soltanto come persona, ma anche come una certa persona, e
precisamente come discendente di determinate altre persone.
L'individuo, mentre è distinto per mezzo del prenome dagli
altri componenti il suo gruppo familiare, aventi lo stesso
cognome, è distinto per mezzo del cognome dai soggetti che
appartengono ad altri gruppi familiari e che possono avere
il suo stesso prenome. Il cognome costituisce, quindi,
quella parte del nome che richiama la situazione familiare
della persona, la sua appartenenza ad una famiglia. In altre
parole, secondo il significato che gli storici attribuiscono
alla parola cognome, deve intendersi per esso quel nome dopo
il proprio che è comune alla discendenza; ma, dove diversi
siano i rami nei quali una famiglia si sia frazionata, è
naturale che gli appartenenti ai rami medesimi sentano il
bisogno di distinguere le loro rispettive formazioni
aggiungendo i diversi cognomi. Per cognome, dunque, deve
intendersi non la sola denominazione comune di varie
famiglie discendenti da un medesimo stipite, ma
l'indicazione specifica destinata a farle meglio distinguere
l'una dall'altra. Invero, nel quadro così delineato, deve
essere riconosciuto al singolo l'interesse ad aggiungere,
dopo il cognome paterno, anche uno o più cognomi di famiglie
che nel proprio albero genealogico si trovino legate con
l'ascendenza paterna, servendo, questo o questi ulteriori
cognomi, ad una maggiore specificazione della propria
situazione familiare. Tale interesse, che può avere natura
morale, affettiva o familiare, deve essere riconosciuto
dall'ordinamento giuridico all'individuo, come proiezione
sociale della sua identità personale, e può precisamente
denominarsi interesse all'identità personale. |